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Tieniti informato sull’aggiornamento dei nostri prodotti
e sul mondo assicurativo leggendo le nostre news

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Si informano i Contraenti dei contratti UniGarantito Free, sottoscritti prima del 18 maggio 2009, che la Compagnia, a seguito della variazione del tasso massimo di interesse garantibile determinato da IVASS, si è avvalsa della facoltà prevista nel relativo Fascicolo Informativo ed ha provveduto a ridefinire il tasso minimo garantito da attribuire ai versamenti aggiuntivi che verranno effettuati a partire dal 18/05/2015, stabilendo che lo stesso sia pari all'1% annuo per dieci anni dalla data di ciascun versamento.
Si precisa che nessuna variazione è stata apportata in relazione ai premi versati fino a tale data.


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Si informano i Contraenti del contratto UniGarantito Special Bonus che, in conformità con quanto previsto nel relativo Fascicolo Informativo, la Compagnia ha provveduto a rideterminare la misura annua minima di rivalutazione garantita da applicare al contratto trascorsi tre anni dalla decorrenza dello stesso.


Il nuovo tasso, che entrerà in vigore trascorsi tre anni dalla data di decorrenza del contratto, sarà pari allo 0,01%.

Tale decisione è da ricondurre alle mutate condizioni dei mercati finanziari e dei tassi di interesse rispetto a quelle sussistenti al momento della stipula del Contratto.


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Si informano i Contraenti del contratto UniGarantito Free che la Compagnia, a seguito della variazione del tasso massimo di interesse garantibile determinato da IVASS, si è avvalsa della facoltà prevista nel relativo Fascicolo Informativo ed ha provveduto a ridefinire il tasso minimo garantito da attribuire ai versamenti aggiuntivi che verranno effettuati a partire dal 28/07/2014, stabilendo che lo stesso sia pari al 2,25% annuo per dieci anni dalla data di ciascun versamento.
Si precisa che nessuna variazione è stata apportata in relazione ai premi versati fino a tale data.


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Si informano i Contraenti del prodotto UniGarantito Obiettivo che, in conformità con quanto previsto nel relativo Fascicolo Informativo, la Compagnia ha provveduto a rideterminare il tasso minimo garantito riconosciuto al settimo anno da attribuire ai versamenti aggiuntivi che verranno effettuati a partire dall’1/07/2014, stabilendo che tale tasso minimo sia pari allo 0%.

Conseguentemente, la rivalutazione riconosciuta al contratto rispetto a tali versamenti non potrà in ogni caso essere negativa.

Nessuna variazione è stata apportata in relazione ai premi versati fino a tale data.


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Dal 1° luglio 2014, per effetto del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sarà pari al 26% dei rendimenti maturati, diminuita al 12,5% per la quota di detti rendimenti forfettariamente riferita ai proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del DPR 601/1973 ed equiparati ed alle obbligazioni emesse dagli stati e relativi enti territoriali, inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del DPR 917/1986.

La informiamo che ai rendimenti maturati fino al 31/12/2011 verrà comunque applicata la tassazione del 12,5% che potrebbe essere oggetto di conguaglio fiscale in epoca successiva alla data di maturazione.

Ai rendimenti maturati dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014 verrà applicata la tassazione del 20%; tale aliquota è diminuita al 12,5% per la quota di detti rendimenti forfettariamente riferita ai proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del DPR 601/1973 ed equiparati ed alle obbligazioni emesse dagli stati, inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del DPR 917/1986.


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Si informa che, a seguito della conversione in legge del Decreto Legge n. 102 del 31 agosto 2013 (recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici), è stata introdotta una limitazione alla detraibilità dei premi assicurativi corrisposti.

In base alla sopracitata normativa, è stato infatti ridotto l’ammontare annuo massimo di premio per il quale è possibile beneficiare della detrazione fiscale del 19%, così come di seguito indicato:

  Ante decreto fino a periodo di imposta 2012 (fino a dichiarazione dei redditi 2013) Per periodo di imposta 2013 (dichiarazione dei redditi 2014) A partire dal periodo di imposta 2014 (da dichiarazione dei redditi 2015 in poi)
Importo massimo su cui calcolare detrazione (cumulativo di tutti i premi/polizze che possono beneficiare delle detrazioni) 1291,14 630 530
Detrazione effettiva massima 245,32 119,70 100,70



Le polizze interessate dalla modifica sono quelle aventi per oggetto il rischio di:

  • Morte;
  • Invalidità permanente non inferiore al 5% derivante da qualsiasi causa;
  • Non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (solo per il periodo di imposta 2013)

Sono inoltre interessate tutte le polizze vita e infortuni stipulate e rinnovate entro il 31/12/2000.

Per le assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, a partire dal periodo di imposta 2014, i relativi premi potranno ancora godere della detrazione nel limite di 1291,14 €, al netto dei premi corrisposti per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio morte o invalidità permanente per i quali opereranno invece i nuovi limiti sopra citati.

Sono invece esclusi da modifiche i premi/contributi versati a polizze previdenziali (PIP/FIP) e a fondi pensione per i quali permane immutata la deduzione (dall’imponibile) fiscale massima di euro 5.164,57 annui.


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In un'ottica di semplificazione e velocizzazione dei rapporti con la Compagnia, a partire dal 30 ottobre 2013, l'area riservata ai Clienti, del sito internet www.cnpunicreditvita.it (dal 1 ottobre 2015 www.cnpvita.it), verrà rinnovata sulla base di quanto stabilito dal Provvedimento IVASS n. 7/2013; a partire da tale data i Clienti potranno chiedere le credenziali di accesso direttamente nel sito www.cnpunicreditvita.it (dal 1 ottobre 2015 www.cnpvita.it), seguendo le indicazioni che saranno fornite dalla procedura.
All'interno dell'area riservata saranno consultabili alcune informazioni riguardanti le polizze sottoscritte dal Cliente quali ad esempio l'importo dei premi pagati, la data di decorrenza di ciascuna polizza e il valore delle prestazioni assicurate.


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Si informano i Contraenti del contratto UniGarantito Obiettivo che, in conformità con quanto previsto nel relativo Fascicolo Informativo, la Compagnia ha provveduto a rideterminare il tasso minimo garantito riconosciuto al settimo anno da attribuire ai versamenti aggiuntivi che verranno effettuati a partire dall’1/07/2014, stabilendo che tale tasso minimo sia pari allo 0%.

Conseguentemente, la rivalutazione riconosciuta al contratto rispetto a tali versamenti non potrà in ogni caso essere negativa.

Nessuna variazione è stata apportata in relazione ai premi versati fino a tale data.


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