RECLAMI

Per gli eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, concernenti prodotti assicurativi, inclusi i prodotti finanziari assicurativi emessi dalla Compagnia puoi rivolgerti a:

CNP UniCredit Vita S.p.A. - Funzione Reclami

Via E. Cornalia, 30 - 20124 Milano

Fax: 02 91184065
e-mail: info_reclami@cnpvita.it

La Compagnia gestisce i propri reclami dando risposta al reclamante nel minor tempo possibile e comunque nel pieno rispetto del termine previsto dalla vigente normativa di settore, ossia entro il termine massimo di 45 giorni.

Se non ti ritieni soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro il suddetto termine, prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, potrai rivolgerti direttamente all'Autorità di Vigilanza competente in materia, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Di seguito, le Autorità a cui rivolgersi in base ai prodotti in contestazione:

IVASS - Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

per i reclami inerenti al contratto di prodotti di tipo rivalutabile, unit linked e capitalizzazione.

Modello da utilizzare   Scarica

I reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere:


  • nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
  • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
  • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
  • copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
  • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.




N.B.: non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto tu avrai già presentato ricorso all'Autorità Giudiziaria.



CONSOB

Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma - Tel. 06.84.771

oppure

via Broletto, 7 - 20123 Milano - Tel. 02.82.42.01

per i reclami inerenti alla trasparenza informativa di prodotti di tipo unit linked e capitalizzazione.

All'esposto va allegata la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.


COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione

Piazza Augusto Imperatore, 27 - 00186 ROMA

oppure

via fax: 06 69506.304

oppure

da una casella di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: protocollo@pec.covip.it

per i reclami inerenti le forme pensionistiche complementari (pip e fondi pensione aperti)


SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE


Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo (respinto o transatto), prima di rivolgerti all'Autorità Giudiziaria, potrai avvalerti dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie normativamente previsti, tra i quali ti ricordiamo il procedimento di Mediazione a fini conciliativi previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni.

Tale procedimento si svolge presso un organismo di intermediazione - territorialmente competente - iscritto in apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonchè le modalità di svolgimento del procedimento sono consultabili sul relativo sito www.giustizia.it.


ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE PER I PRODOTTI DI TIPO UNIT LINKED E CAPITALIZZAZIONE


Il 3 giugno 2016, presso la Consob, è stato istituito l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), delibera del 4 maggio 2016 n. 19602, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 19 maggio 2016 n. 116 che ha adottato anche il relativo regolamento.

L'accesso all'Arbitro è del tutto gratuito per l'investitore.

Potranno essere sottoposte all'Arbitro le controversie (fino ad un importo di 500.000 euro) relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenute le imprese e gli intermediari nel collocamento di prodotti di Ramo III e V, ovvero prodotti di tipo Unit Linked e Capitalizzazione.

Il ricorso potrà essere proposto esclusivamente dall'investitore, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di un procuratore.

Il ricorso può essere presentato quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso:


1

non sono pendenti, anche su iniziativa dell'intermediario a cui l'investitore ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie


2

è stato preventivamente presentato reclamo all'intermediario al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che l'intermediario abbia comunicato all'investitore le proprie determinazioni



Il ricorso all'Arbitro deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo all'intermediario.



RENDICONTO SULL' ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RECLAMI DELL'ANNO 2023



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