Si informa che dal 1° gennaio 2015, per effetto della Legge di Stabilità, Legge n. 190 del 23.12.2014, le somme corrisposte in caso di decesso sono esenti dall'IRPEF limitatamente alla quota di capitale liquidato corrispondente alla copertura del rischio demografico. Inoltre, ai rendimenti compresi nei capitali liquidati in caso di decesso è stata estesa l'applicazione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva nella misura del 26%.
L'aliquota dell'imposta sostitutiva è diminuita al 12,5% per la quota forfettariamente riferita ai proventi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del DPR 601/1973 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati e relativi enti territoriali, inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del DPR 917/1986.